Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2017, N. 123--------------------------------------------------------------------------------
Capo I - Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno
Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»
1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto al
Sud».
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i
35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della
presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro
sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito
dell'istruttoria di cui al comma 5, o entro centoventi giorni se
residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o
beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello
nazionale a favore all'autoimprenditorialita'.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare
istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la
documentazione relativa al progetto imprenditoriale,
attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come
soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza
del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della
misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione.
Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e
17. (2)
4. Le amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli
enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6
giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa
comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di
consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica del
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola
volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al
comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in
caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del
positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a)
impresa individuale; b) societa', ivi incluse le societa'
cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la
residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del
finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente comma
devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e
operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo
di 50.000 euro . Nel caso in cui l'istanza sia presentata da
piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma
societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo
del finanziamento erogabile e' pari a 50.000 euro per ciascun
socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un
ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi'
articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal
soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da
istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e'
rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del
finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui
al comma 9.
8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in
societa' cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei
limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
717/2014 sulla disciplina degli aiutide minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135» sono inserite le
seguenti: «, terzo comma,».
9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito,
corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di
credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al
comma 15 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti
di credito . A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
e' istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il
decreto di cui al periodo precedente definisce altresi' i criteri e
le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso
il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a
produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria,
della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di
servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal
finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati
per spese relative alla progettazione, alle consulenze e
all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese
individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di
controllo delle societa' stesse. Le imprese e le societa' possono
aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del
personale dipendente.
12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono essere
costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e
non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno
degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto.
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al
comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto
dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di impresa. In
caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2,
non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate
e sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per
l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al
comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono
definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a
stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di
dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di
attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del
beneficio e di recupero delle somme.
15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito
delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria
regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal
finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili.
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa
rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera
del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle annualita' del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017;
280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno
2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per
l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro
per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di
euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al
comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per
l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16,
individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, letteraa)sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad
Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione
degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di
prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale. (1)
-------------
(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 3/8/2017, n. 127.
(2) Comma modificato dall'art. 11, DL 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4/12/2017, n. 172.
Decreto Legge 20/6/2017 n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

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